Cassazione penale Sez. I sentenza n. 491 del 19 gennaio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:491PEN

Massima

Massima ufficiale
L'amministrazione militare ha il potere-dovere di procedere a una nuova chiamata alle armi di quanti debbano ancora assolvere gli obblighi di leva e tali sono da considerare coloro che, condannati per il reato di cui all'art. 8, comma secondo, legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificata con l'art. 2 legge 24 dicembre 1974, n. 695, non abbiano espiato la pena inflitta perche` condizionalmente sospesa.   da vedere:

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