Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5922 del 23 giugno 1983

ECLI:IT:CASS:1983:5922PEN

Massima

Massima ufficiale
A seguito della dichiarata parziale illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 195 cod. proc. pen. (corte cost., n. 29 del 1972 e n. 1 del 1970), la parte civile può ricorrere in cassazione avverso una sentenza di proscioglimento, sempre che abbia interesse alle diverse conseguenze civilistiche che ne scaturiscono. Tale interesse sussiste per le sentenze con le quali l'imputato sia stato prosciolto con formula preclusiva dell'azione civile, per ottenere, ferma l'intangibilità del giudicato penale, un sindacato di legittimità in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto o alla sua imputabilità materiale. Egualmente la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai soli fini civili, anche in caso di proscioglimento dell'imputato con formula non preclusiva dell'azione civile, allorché ne rimanga escluso o limitato il risarcimento del danno morale.(Nella specie, la sentenza impugnata dalla parte civile aveva assolto l'imputato dal reato di omicidio colposo perché il "fatto non costituisce reato" per carenza di colpa).

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