Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2622 del 5 aprile 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2622PEN

Massima

Massima ufficiale
L`applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 77 legge 689 del 1981 va effettuata anche nel caso di reato punibile con la pena detentiva e congiuntamente con la pena pecuniaria con l`effetto, in tal caso, che la prima viene sostituita e la seconda deve essere convertita in pena detentiva e, sommata all`altra, va sostituita con la sanzione pecuniaria corrispondente oppure con la liberta` controllata.    conforme: [p84\06174] contraria: [p85\11941]

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