Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7213 del 20 febbraio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:7213PEN

Massima

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Il reato di associazione per delinquere si caratterizza per tre elementi fondamentali: un vincolo associativo tendenzialmente permanente o stabile, un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, e una struttura organizzativa, sia pur minima, idonea a realizzare gli obiettivi criminosi. La condotta di partecipazione all'associazione è a forma libera e consiste in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione, anche se di secondaria importanza o limitato nel tempo. Ai fini della dimostrazione della appartenenza al sodalizio criminale, l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza, quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Il difetto di motivazione, quale status patologico rilevante a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), si prospetta quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che abbiano "potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni" e siano quindi decisive nel complessivo impianto argomentativo sotteso alla decisione. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Ai fini della configurazione del reato di rapina impropria (art. 628 c.p., comma 2), non è richiesta alcuna contestualità temporale tra la sottrazione e l'impossessamento della res e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente l'esistenza di un legame funzionale tra la condotta violenta e il successivo fine (alternativo) indicato nella norma e l'assenza di una cesura temporale tale da escludere, logicamente, l'esistenza di questa unitarietà funzionale. La qualificazione delle lesioni in termini di "malattia" ai fini della configurabilità del reato di lesioni personali non richiede la sussistenza di una patologia in senso stretto, essendo sufficiente che gli effetti della condotta incidano direttamente sulle funzioni dell'organismo. Il concorso di persone nel reato doloso presuppone, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di un contributo (materiale o morale), causalmente idoneo alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi dell'azione criminosa e, sotto il profilo soggettivo, la rappresentazione e la consapevole volontà di cooperare con altri alla comune realizzazione della condotta delittuosa. Il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e, ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi. Ai fini dell'imputazione dell'evento morte a titolo di omicidio preterintenzionale, è necessario che l'evento mortale sia il prevedibile prodotto della specifica situazione di pericolo generata con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona, non essendo sufficiente che la morte sia conseguenza di un comportamento successivo del tutto estraneo all'area del rischio attivato con la condotta iniziale. La diminuente di cui all'art. 116 c.p. non trova applicazione nelle ipotesi in cui, in relazione al reato diverso, la componente soggettiva si atteggi in termini di colpa o di preterintenzione. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. ed è insindacabile in sede di legittimità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. La meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, tipica delle circostanze attenuanti generiche, necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. CUOCO Michele - rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Pierangelo - Consigliere

Dott. MAURO Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17 marzo 2022, della Corte d'assise d'appello di Ancona;
uditi i difensori:
avv. GUSMITTA Roberto, che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
avv. PANCOTTI Luca, che chiede la conferma della sentenza impugnata e de…

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