Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2399 del 18 marzo 1997

ECLI:IT:CASS:1997:2399CIV

Massima

Massima ufficiale
I decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune a norma dell'art. 1105 ultimo comma cod. civ. (nella specie, il decreto con il quale la Corte d`appello dichiarava inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale di nomina di un amministratore della comunione ereditaria) hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, come tali suscettibili in ogni tempo di revoca o di modificazione, a norma dell'art. 742 cod. proc. civ. Essi, pertanto, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. conforme: Sen 19/11/1993 11431 sez 2 Civ

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