Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1762 del 2012

ECLI:IT:TARCT:2012:1762SENT

Massima

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Il rilascio di una concessione edilizia non può essere annullato in autotutela sulla base di una mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente da un soggetto terzo, contrastante con un'analoga dichiarazione resa dai titolari del titolo edilizio, in assenza di ulteriori elementi di prova certi circa la data di realizzazione dell'immobile. L'amministrazione, in tali casi, è tenuta a svolgere un'adeguata istruttoria per accertare la veridicità delle contrapposte dichiarazioni, senza poter attribuire prevalenza automatica a quella proveniente dal soggetto estraneo all'intervento edilizio, in ragione della mera assunzione di responsabilità penale da parte di quest'ultimo. Il provvedimento di annullamento in autotutela adottato sulla base di una simile valutazione parziale e non supportata da elementi probatori oggettivi è pertanto illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. L'amministrazione, ove permangano dubbi sulla legittimità del titolo edilizio, può comunque riesercitare il potere di autotutela, ma solo sulla base di accertamenti istruttori completi ed esaustivi, tali da consentire una valutazione comparativa delle contrapposte dichiarazioni e la individuazione di elementi di prova certi circa la data di realizzazione dell'immobile. Qualora l'annullamento in autotutela sia stato disposto in assenza di tali presupposti, il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avviare un nuovo procedimento di autotutela fondato su elementi di prova adeguati. La mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento cautelare, come l'ordine di sospensione dei lavori, preclude la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'adozione di tale atto, in applicazione del principio di concorso di colpa del danneggiato.

Sentenza completa

N. 01531/2011
REG.RIC.

N. 01762/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01531/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2011, proposto da:
Giuseppe Borsellino e Maria Bracchitta, rappresentati e difesi dagli avv. Alfonso Cannata, Carmelo Panatteri, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar;

contro

Comune di Scicli, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sortino, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe Mingiardi, in Catania, via G. D'Annunzio, 39/A;
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, non costituita in giudizio;
Assessorato Regionale Ai Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, rappresentati e difesi dall'A…

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