Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6765 del 10 maggio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:6765PEN

Massima

Massima ufficiale
Il concetto di modica quantita` di sostanza stupefacente - di carattere unitario anche se variabile in relazione alla natura e alla qualita` della sostanza - con riguardo al cosiddetto piccolo spaccio, punito meno severamente dall'art. 72 della legge n. 685/1975, va inteso restrittivamente, nel senso che deve trattarsi di un quantitativo esiguo, che non deve superare le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona, con riferimento al fabbisogno di un tossicodipendente di media assuefazione e non particolarmente esigente. la modica quantita` va determinata secondo una valutazione oggettiva, tenendo presente che la dose giornaliera abituale media di un tossicodipendente, di media assuefazione all'uso della droga, oscilla tra i sessanta e i cento milligrammi di eroina pura. A tal fine la "dose" deve essere considerata come costituita dall'eccipiente e dalla sostanza pura, tale da consentire una dose commerciale con normale effetto stupefacente, sicche` a nulla rileva che si tratti di droga cosiddetta "tagliata".   da vedere: Sen 07/12/1989 17241 sez 6 Pen Sen 25/10/1989 14228 sez 6 Pen

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