Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4348 del 20 gennaio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:4348PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tenuta delle scritture contabili, l'art. 7 bis D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con mod. in legge 8 agosto 1994, n. 489, ha eliminato l'obbligo di vidimazione imposto dall'art. 2216 cod. civ., stabilendosi, poi, con l'art. 7 ter, che, in deroga allo art. 20 legge n. 4 del 1929, la depenalizzazione debba ritenersi estesa anche alle violazioni antecedentemente commesse, ma che, qualora le stesse abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi, la disposizione si applichi a condizione che il contribuente effettui il versamento di un decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese. Quando, pero`, si tratti di violazione meramente formale che non richiede alcuna indagine diretta ad accertare fatti di eventuale evasione fiscale, la declaratoria della causa di estinzione del reato non puo` essere subordinata al pagamento di somme di denaro che, secondo formulazione letterale della norma, in tanto dovrebbero ritenersi dovute, in quanto "le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti", non gia` perche` siano state accertate col processo verbale.

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