Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 5668 del 2004

ECLI:IT:TARBA:2004:5668SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'annullare il provvedimento del Comune che aveva vietato l'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, ha affermato il seguente principio di diritto: La normativa statale, contenuta nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche, disciplina in modo esaustivo e uniforme sull'intero territorio nazionale il procedimento per l'installazione di impianti di telecomunicazione, prevedendo la semplificazione e la rapidità del rilascio del titolo abilitativo, attraverso il meccanismo della denuncia di inizio attività. I Comuni, nell'esercizio della loro potestà regolamentare in materia di tutela ambientale e sanitaria, non possono introdurre procedure aggravate o limiti all'installazione degli impianti che contrastino con la normativa statale, la quale mira a garantire la realizzazione delle reti di telecomunicazione quale preminente interesse nazionale. I Comuni possono adottare solo regolamenti volti ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità fissati dalla legge statale in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Pertanto, l'imposizione di procedure autorizzatorie aggiuntive o di limiti localizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, risulta illegittima per violazione del principio di legalità sostanziale e per contrasto con l'interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2416 del 2004 proposto da H3G s.p.a., con sede in Prezzano sul Naviglio, in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'Avv. ((omissis)) e dall'Avv. ((omissis)), presso i quali è elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Mazzini, n. 134/b; CONTRO il Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento previa adozione della misura cautelare dei seguenti atti: a) nota del Comune di Polignano a Mare, prot.7741/2039 U.T. del 26.7.2004, con la quale il Comune di Polignano a Mare, in relazione alla d.i.a. presentata dalla H3G in data 21.5.2004 per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare da ubicare alla via Sarnelli n. 291, ha disposto di non effettuare l'intervento previsto atte…

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