Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1667 del 25 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1667PEN

Massima

Massima ufficiale
La nullità derivante dall'omessa citazione dell'imputato, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, si configura non solo nella evenienza di mancanza della vocatio in judicium, ma anche quando la notificazione sia irrituale ed incida sulla regolare costituzione del rapporto processuale, dovendo in tal caso il vizio della notificazione ritenersi equivalente alla omessa citazione. (Nella specie il decreto di citazione era stato notificato col rito degli irreperibili, pur risultando dagli atti che l'imputato era detenuto). (V. corte cost. 23 febbraio 1970, n. 25).

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