Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 5657 del 2005

ECLI:IT:TARBA:2005:5657SENT

Massima

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La convenzione di lottizzazione rientra nello schema degli accordi sostitutivi di interi procedimenti amministrativi, attraverso i quali l'ente locale esercita il potere di pianificazione in forma alternativa rispetto a quella del piano particolareggiato di iniziativa pubblica ed esercita il potere di regolamentare l'uso del territorio. L'obbligazione dedotta in una convenzione di lottizzazione, avente ad oggetto la cessione gratuita di aree per urbanizzazione secondaria, costituisce un'obbligazione semplice e unitaria, rispetto alla quale la monetizzazione è rimessa alla volontà del Comune che deve manifestare tale opzione non prima del decorso di un anno dalla stipula della convenzione. Il termine di prescrizione decennale per l'adempimento di tale obbligazione può essere interrotto da un atto interruttivo, come una nota con cui il Comune invita il lottizzante a dare esecuzione all'obbligo di cessione delle aree, perpetuando così l'obbligazione fino all'esercizio dell'opzione di monetizzazione da parte del Comune. Il costo delle aree da espropriare, determinato dal Comune con metodo sintetico, analitico e con stima diretta, è corretto e conveniente per il lottizzante, anche in considerazione degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. Gli interessi legali sulle somme dovute dal lottizzante sono computabili dalla data dell'ingiunzione di pagamento, in quanto prima di tale data il debito non era né liquido, né esigibile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n.1765 del 2003 proposto dalla società CO.MI. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ((omissis)), elettivamente domiciliata, in Bari, alla Via Calefati, n.399 presso l'Avv. G. Castellaneta;
CONTRO
il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolò Mastropasqua, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via P.Amedeo, n.234 presso l'Avv. Piero lorusso;
per l'annullamento
della ingiunzione di pagamento prot.37468 dell'8.8.2003, notificata in data 12.8.2003;
nonché per l'accertamento
della intervenuta prescrizione del credito ingiunto, ovvero in subordine, della misura degli oneri di urbanizzazione secondaria richiesti con la medesima ingiunzione di pagamento.…

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