Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 3 del 28 giugno 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3PEN

Massima

Massima ufficiale
Per effetto delle sentenze della corte costituzionale n. 26 del 1979 e 103 del 1982 le norme di cui agli artt. 186 e 189 del codice penale militare di pace sulla insubordinazione sono state eliminate dall'ordinamento, subentrando ad esse, gli artt. 337 e 341 del codice penale allorché soggetto passivo del reato sia un superiore con qualifica di pubblico ufficiale. Ciò fino all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1985 n. 689 che ha riformulato le dette norme del codice penale militare di pace reintroducendole nell'ordinamento.

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