Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 6021 del 2018

ECLI:IT:TARNA:2018:6021SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, afferma che: 1. L'accertamento di conformità edilizia, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente al momento sia della loro realizzazione sia della presentazione dell'istanza di conformità. Il provvedimento di sanatoria assume una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare la conformità dell'opera alla normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i segmenti temporali considerati dalla norma. Il silenzio-diniego formatosi sulla relativa istanza può essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale per il tramite dell'azione di annullamento, alla stregua di un provvedimento esplicito, con la differenza però che il diniego, in quanto tacito, non è censurabile per difetto di motivazione, di cui è strutturalmente carente per previsione legislativa, ma solo per il suo contenuto di rigetto. 2. L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è adeguatamente motivata con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera realizzata in zona vincolata, della puntuale descrizione delle opere abusive nonché dell'individuazione della violazione commessa, essendo in re ipsa l'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione degli abusi edilizi e ambientali, senza necessità di ulteriore specifica indicazione che dia conto delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. 3. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, in deroga alla regola generale della demolizione, presuppone la dimostrazione circa l'oggettiva impossibilità di abbattere le parti abusive senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio, il che deve essere accertato in sede esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/10/2018

N. 06021/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02836/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con il quale domicilia in Napoli via Cappella Vecchia n. 8/A presso lo studio dell’avv. ((omissis)), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, Piazza G. Bovio, n. 8, con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: fax, 081/8581486;
PEC, [email protected];

contro

Comune di Pompei, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente rinunciante, dall’avvocato ((omi…

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