Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8454 del 30 settembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:8454PEN

Massima

Massima ufficiale
La mancata presentazione dei motivi di appello non impedisce l'applicazione della prima parte dell'. 152 cod. proc. pen., in quanto, essendosi instaurato ritualmente il rapporto processuale con la impugnazione della sentenza, questa passa in giudicato soltanto dopo che sia divenuto irrevocabile il provvedimento che dichiara inammissibile il gravame. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'appello del ricorrente, per omessa presentazione dei motivi, nonostante la prescrizione del reato).

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