Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3435 del 10 luglio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:3435PEN

Massima

Massima ufficiale
La parte di assenza arbitraria successiva alla condanna di primo grado per il delitto di diserzione costituisce nuovo reato di diserzione, anche se non ha la durata minima di cinque giorni prescritta dall`art. 148 cod. pen.  mil. pace, in quanto detto delitto ha carattere permanente e nella fase della permanenza successiva all`atto interruttivo e` ravvisabile un fatto storicamente diverso da quello precedente e, come tale, integrativo di un reato identico, ma nuovo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, al fine di scongiurare il pericolo di una sequela di condanne per una serie di reati di diserzione consumati attraverso la persistenza dell`assenza, e` possibile l`applicazione analogica del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 28 luglio 1993 e ribadito con la successiva pronuncia n. 43 del 10 febbraio 1997).

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