Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2217 del 10 aprile 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2217CIV

Massima

Massima ufficiale
La sospensione necessaria del processo, a norma dell'art.. 295 cod. proc. civ., si ha in presenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità tra più liti, il quale ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra. Al di fuori di questa ipotesi, la sospensione non è necessaria e può essere soltanto facoltativa, cosicché il disporla o meno costituisce esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.