Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7058 del 22 febbraio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:7058PEN

Massima

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Il reato di evasione dell'IVA all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. n. 633/1972, non è stato depenalizzato dalla riforma del diritto penale tributario operata con la legge-delega n. 205/1999 e i decreti legislativi n. 507/1999 e n. 74/2000. Tale reato, infatti, si configura come una fattispecie distinta e autonoma rispetto all'evasione dell'IVA interna, disciplinata dalla legge n. 516/1982 e successivamente dalla nuova normativa. L'IVA all'importazione, pur non essendo un dazio doganale in senso stretto, rientra comunque nella categoria dei "diritti doganali di confine" e il suo mancato assolvimento è equiparato al contrabbando doganale, con applicazione delle relative sanzioni penali previste dal Testo Unico Doganale. La ratio legis è quella di prevedere un unico regime sanzionatorio penale per tutte le condotte elusive dei diritti doganali, in quanto tali condotte possono essere realizzate con le medesime modalità, a prescindere dalla specifica natura del tributo evaso. Pertanto, il rinvio operato dall'art. 70 del d.P.R. n. 633/1972 alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine deve intendersi come un rinvio recettizio all'intero Titolo VII del d.P.R. n. 43/1973, senza che la riforma dei reati tributari relativi all'IVA interna possa incidere su tale disciplina. Di conseguenza, il reato di evasione dell'IVA all'importazione rimane tuttora punito con le sanzioni stabilite dalle norme doganali, senza subire gli effetti della depenalizzazione operata dalla legge n. 205/1999 e dai decreti legislativi attuativi. Tale principio si applica anche ai casi in cui l'evasione dell'IVA all'importazione sia stata contestata congiuntamente ad altri reati di contrabbando, senza che l'assoluzione da tale reato possa inficiare la validità del patteggiamento complessivo.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25.1.2001 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., applicava a P. T. -previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e ritenuta la continuazione ex artt. 81 cpv. c.p.- la pena complessiva di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 25, 282, lett. q), 292, 295, 296, 301 e 341 del d.P.R. 23.1.1973, n. 43 (per avere detenuto e trasportato Kg. 131,520 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando - acc. in Bari, il 12.8.1998);
- all' art. 2 della legge 18.1.1994, n. 50.
Lo stesso Tribunale assolveva il P. dall'imputazione di cui agli artt. 1, 67 e 70 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633 (evasione dell'I.V.A. all'importazione), ritenendo il fatto non previsto dalla legge come reato, in seguito alla depenalizzazione operata dalla legge 25.6.1999, n. 205 e dal d. l.vo 10.3.2000, n. 74 (Nuova disci…

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