Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3846 del 19 dicembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3846PEN

Massima

Massima ufficiale
In sede di giudizio direttissimo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero può essere disposta dal giudice soltanto se il procedimento sia stato instaurato al di fuori delle condizioni prevedute dall'art. 502 cod. proc. pen. tale ipotesi, pertanto, non ricorre qualora il giudice accerti la necessità di più approfondite indagini, potendosi configurare una conversione del dibattimento in istruzione formale con rimessione degli atti al giudice istruttore, ove l'atto da compiere si riveli, per la sua complessità, in contrasto con la natura della istruzione dibattimentale. (Nella specie, relativa a risoluzione di conflitto, la suprema corte ha dichiarato la competenza del tribunale che aveva trasmesso gli atti al P.M., affermando che la valutazione relativa alla necessità di procedere ad indagini e di stabilire la loro "specialità" agli effetti del giudizio direttissimo, è rimessa al potere discrezionale ed insindacabile del P.M.).

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