Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9823 del 29 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:9823PEN

Massima

Massima ufficiale
Le prove raccolte all'estero sono ammissibili in un giudizio che si svolge in italia, purché siano state assunte legalmente con riferimento alla forma, secondo la legge del luogo dove sono state raccolte e non siano in contrasto con le nostre leggi proibitive concernenti le persone e gli atti o comunque che, in qualsiasi modo, riguardino l'ordine pubblico. Ne consegue che non possono essere introdotti ed utilizzati nel processo quegli atti istruttori delle autorità straniere, che, pur se espletati secondo la legge del luogo, non siano conformi alle nostre norme, attinenti alle essenziali esigenze del rispetto dei diritti della difesa.

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