Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6893 del 10 giugno 1998

ECLI:IT:CASS:1998:6893PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di falsità in assegno bancario, si risponde del solo delitto di falso previsto dagli art. 485 e 491 cod. pen, allorché si emetta l'assegno falsificando la firma del titolare del conto corrente; ma se la falsa firma viene apposta su titolo tratto sul proprio conto corrente, dopo l'estinzione del medesimo, si risponde del delitto di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990.

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