Cassazione civile Sez. II sentenza n. 830 del 29 gennaio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:830CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel rapporto di appalto, non sempre la presa in consegna dell'opera equivale ad accettazione della medesima senza riserve, implicante rinuncia al diritto di verifica e di collaudo ed alla successiva azione di garanzia per i difetti conosciuti o riconoscibili, in quanto l'art. 1665, quarto comma, cod. civ., nel contemplare un caso di accettazione tacita o per facta concludentia, comporta la necessità di stabilire se nel comportamento del committente (da esaminare in relazione anche a quello dell'appaltatore) non siano contenuti elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera e tali, comunque, da costituire una "riserva", valida ad evitare la perdita del diritto di verifica e di garanzia, e, d'altronde, le parti possono derogare consensualmente alla norma citata, escludendo che la ricezione dell'opera abbia effetto di "accettazione senza riserve".

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