Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Parma sentenza n. 125 del 2019

ECLI:IT:TARPR:2019:125SENT

Massima

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Il mancato rispetto del termine perentorio previsto per la presentazione della domanda di pagamento del saldo di un finanziamento pubblico, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche qualora il ritardo sia dovuto a un momentaneo malfunzionamento della rete telematica che ha impedito il tempestivo inoltro della domanda. Il beneficiario del finanziamento, infatti, disponendo di un congruo termine per adempiere, non può invocare tale circostanza come causa di forza maggiore, essendo tenuto a organizzarsi in modo da rispettare il termine assegnato, pena la decadenza dal beneficio. La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine perentorio previsto dalla convenzione sottoscritta, determina pertanto la legittima revoca del finanziamento da parte dell'amministrazione, senza che ciò possa ritenersi lesivo del diritto alla certezza del bilancio dell'ente beneficiario, trattandosi di un mero interesse di fatto leso da una condotta intempestiva dello stesso. L'amministrazione, nel revocare il finanziamento per il mancato rispetto del termine, non è tenuta a motivare ulteriormente il provvedimento, essendo sufficiente il richiamo alle prescrizioni convenzionali che disciplinavano la procedura di erogazione, le quali prevedevano espressamente la revoca in caso di ritardo nella presentazione della domanda di saldo. Inoltre, l'errore scusabile o la violazione della ragionevolezza del procedimento non possono essere invocati dal beneficiario per evitare la revoca, atteso che il mancato rispetto del termine perentorio è oggettivamente accertato e determina automaticamente la decadenza dal beneficio, indipendentemente dalla sussistenza di un elemento soggettivo di colpa.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/05/2019

N. 00125/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00258/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 258 del 2015, proposto da
Ente di Gestione per i Parchi e La Biodiversità ((omissis)), in persona del Legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo il secondo, in Parma, strada D'Azeglio n. 23;

contro

Provincia di Parma, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'((omissis)) presso il quale elegge domicilio, in Parma, viale Gorizia n. 17;

per l'annullamento

del provvedimento.…

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