Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 67 del 2020

ECLI:IT:TARLE:2020:67SENT

Massima

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Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. La valutazione ai fini paesaggistici è distinta da quella urbanistico-edilizia, poiché l'una e l'altra sono destinate a svolgere funzioni diverse e a tutelare interessi pubblici non coincidenti: mentre la seconda riguarda la compatibilità dell'opera con l'ordinato incremento e governo del territorio, la prima ha ad oggetto la conformità della stessa con la fruizione del paesaggio in una zona particolarmente tutelata sotto questo profilo. Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico. La regola che in materia urbanistica porta ad escludere i "volumi tecnici" dal calcolo della volumetria edificabile, trova fondamento nel bilanciamento rinvenuto tra i vari e confliggenti interessi connessi all'uso del territorio e non può essere invocata al fine di ampliare le eccezioni al divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela l'interesse alla percezione visiva dei volumi, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d'uso. L'art. 167, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004, che prevede l'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per taluni interventi, costituisce eccezione al principio generale della necessità del previo assenso e non può essere oggetto di interpretazione estensiva da parte dell'interprete. Il parere favorevole vincolante della Soprintendenza, pur contenente valutazioni di merito tecnico in ordine alla compatibilità del manufatto edilizio con il contesto paesaggistico, fa salvo il potere dell'Amministrazione Comunale di valutare l'assentibilità paesaggistica postuma ai sensi dell'art. 167, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/01/2020

N. 00067/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01947/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2013, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’((omissis)) in Lecce, via Umberto I, n. 28;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'((omissis)), con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Lecce, in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le P…

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