Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1070 del 30 gennaio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:1070PEN

Massima

Massima ufficiale
Nell`ambito dei reati di "assenza dal servizio alle armi" previsto nel capo terzo del titolo secondo del c.p.m.p. l`art. 148 prevede la cosiddetta diserzione a termine, mentre il successivo art. 149 prevede le ipotesi di diserzione immediata. Un`ulteriore distinzione la prima delle due norme opera, altresi`, a seconda che ad assentarsi sia il militare presente (diserzione cosiddetta propria) ovvero il militare legittimamente assente omettendo di rientrare (diserzione impropria). La prima ipotesi si realizza quando il militare, essendo in servizio alle armi se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi, mentre nella seconda ipotesi il militare, essendo in servizio e trovandosi legittimamente assente non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.

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