Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7423 del 30 giugno 1994

ECLI:IT:CASS:1994:7423PEN

Massima

Massima ufficiale
Sono ricorribili per cassazione e non appellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali sia stata applicata la sola pena dell`ammenda (art. 597 comma terzo cod. proc. pen.). Tale regola trova applicazione anche nei casi di ammenda sostitutiva della pena dell`arresto, stante il disposto dell`art. 57 comma secondo legge n. 489/1981, il quale stabilisce che la pena pecuniaria si considera sempre come tale anche se sostitutiva di pena detentiva.

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