Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 58 del 2011

ECLI:IT:TARLE:2011:58SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla definizione del giudizio. Il venir meno dell'interesse della parte ricorrente, manifestato nel corso del procedimento, determina l'improcedibilità del ricorso, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla tutela di un interesse concreto ed attuale del ricorrente. L'interesse del ricorrente costituisce, infatti, il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione e per la pronuncia di una decisione di merito da parte del giudice amministrativo. Pertanto, il venir meno di tale interesse, per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, comporta l'impossibilità di una pronuncia sul merito della controversia e la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia espressamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, come nel caso di specie, in cui la parte ricorrente ha manifestato tale volontà con apposita dichiarazione. In tali circostanze, il giudice amministrativo non può entrare nel merito della controversia, ma deve limitarsi a prendere atto del venir meno dell'interesse del ricorrente e a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza pronunciarsi sul fondamento delle censure dedotte. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna pronuncia sulle spese del giudizio.

Sentenza completa

N. 00647/2006
REG.RIC.

N. 00058/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00647/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 647 del 2006, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso l’avv. ((omissis)) in Lecce, via ((omissis)), 16;

contro

Comune di Otranto, non costituito;

per l'annullamento,

- dell’ordinanza n. 4 del 23 gennaio 2006 del dirigente dell’U.T.C. di Otranto, notificata in data 26 gennaio 2006;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale ed, in particolare, della delibera consiliare con cui è stata deliberata la soppressione della commissione edilizia comunale.

Visti il ricorso e i …

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