Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2413 del 27 giugno 1991
ECLI:IT:CASS:1991:2413PEN
Massima
Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell`art. 304 cod. proc. pen. sollevata sotto il profilo che il secondo comma di detto articolo violerebbe il principio costituzionale della predeterminazione dei limiti temporali massimi della carcerazione preventiva da contenersi entro limiti ristretti o comunque ragionevoli e pur sempre conseguenti a necessita` processuali oggettive, mentre per effetto del disposto del quarto comma della stessa norma la dilatazione degli stessi sarebbe cosi` ampia da dare luogo alla possibilita` di una anticipazione di espiazione della pena, non essendo essa ancorata a parametri oggettivi ma dipendendo della mera discrezionalita` del giudice. Infatti, premesso che alla stregua dell`art. 13 Cost., il ricorso all`istituto della carcerazione preventiva e` consentito nel rispetto del diritto di liberta` del cittadino e del principio della presunzione di non colpevolezza di cui al secondo comma dell`art. 27 Cost., contenendosi la privazione della liberta` personale prima di un definitivo accertamento della responsabilita` "entro un termine ragionevole", cosi` come voluto dall`art. 5 della convenzione europea dei diritti dell`uomo, cio` che interessa e` che i limiti temporali della preventiva restrizione della liberta` personale siano tali da non vanificare, rendendola pura affermazione di principio, la garanzia costituzionale sopra accennata. D`altro canto, se e` innegabile che la durata massima di siffatta restrizione prevista dal vigente codice di rito rispetta tale garanzia, non puo` peraltro disconoscersi la necessita` di proroga o anche di sospensione dei termini in casi particolari connessi a oggettive circostanze per assicurare un "giusto processo". Ora anche l`ipotesi di sospensione dei termini prevista dal secondo comma dell`art. 304 cod. proc. pen. e` in concreto ravvisabile esclusivamente nei casi in cui "oggettivamente" il giudice accerti e di cio` dia adeguatamente conto - che il dibattimento sia "particolar mente complesso", mentre il quarto comma di tale disposizione non potrebbe determinare un prolungamento ingiustificato della privazione della liberta` dovendo sempre subordinarsi la protrazione di questa alla sussistenza delle esigenze di cui all`art. 274 del codice, sicche` nel momento in cui esse vengono a mancare deve conseguirne la restituzione dell`imputato allo stato di liberta`.
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