Corte d'appello civile Milano sentenza n. 1048 del 29 marzo 2022

Massima

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Il regolamento condominiale contrattuale predisposto dall'originario costruttore, unico proprietario dell'intero edificio, può contenere clausole limitative dei poteri e delle facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive, da qualificarsi come servitù atipiche. Tali clausole, per essere opponibili ai terzi acquirenti, devono essere oggetto di specifica trascrizione nei registri immobiliari, mediante indicazione in apposita nota distinta da quella dell'atto di acquisto, non essendo sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale. In assenza di tale trascrizione, le disposizioni del regolamento che stabiliscano limiti alla destinazione delle proprietà esclusive valgono soltanto nei confronti del terzo acquirente che ne prenda atto in maniera specifica nel medesimo contratto d'acquisto. Tuttavia, anche in assenza di opponibilità delle clausole regolamentari limitative della destinazione delle unità immobiliari, permane l'obbligo per i condomini di rispettare le regole di comportamento che disciplinano la civile convivenza nell'ambito del condominio, di cui costituisce espressione la previsione che vieta ogni godimento che possa arrecare pericolo di danno allo stabile e agli abitanti o che contrasti con il decoro della casa. Pertanto, l'attività di affitti brevi ad uso turistico, esercitata in maniera tale da essere foriera di pericolo di danno per lo stabile e per le persone che vi abitano e da risultare lesiva del decoro della casa, può essere legittimamente vietata dal condominio, anche in assenza di una specifica clausola regolamentare che ne precluda la destinazione. Inoltre, l'utilizzo degli ascensori condominiali per il trasporto di lenzuola e biancheria, con modalità e frequenza incompatibili con il normale utilizzo degli impianti da parte dei condomini, può essere vietato in applicazione del regolamento condominiale, che ne prevede l'uso esclusivamente per il trasporto di persone.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio, composta dai giudici:
dott.ssa Irene Formaggia - Presidente
dott. Michele Montingelli - Consigliere
dott.ssa Daniela Troiani - Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2020
DA
(...) (C.F. (...)) in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società (...) sas di (...) srl unipersonale (P.IVA (...)), rappresentati e difesi dagli avv.ti Ma.Fe. e Ro.Ni., elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via (...), come da delega allegata in via telematica all'atto di citazione in appello
APPELLANTI- APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
CONDOMINIO DI PIAZZA (...) N. 28, (...) (C.F. (...)), in persona dell'amministratore …

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