Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11405 del 19 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:11405PEN

Massima

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Il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, contestualmente all'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, costituisce un adempimento formale essenziale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la cui omissione è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione. Tale previsione, introdotta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., risponde all'esigenza di agevolare e accelerare le procedure di notifica, senza gravare l'ufficio giudiziario di un onere di ricerca del destinatario che potrebbe rivelarsi lungo e infruttuoso. L'obbligo di depositare una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, distinta dall'impugnazione, si giustifica anche in considerazione della legittimazione autonoma del difensore a proporre gravame, ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., che potrebbe non avere più rapporti con l'imputato o non conoscerne l'attuale domicilio. Tale previsione, seppure sanzionata in modo severo, non si pone in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza e necessità di verificare la legittimità dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale, in quanto non limita l'esercizio del diritto di impugnazione nella sua sostanza, ma introduce un adempimento formale funzionale all'efficienza del sistema giudiziario.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

RAMACCI Luca - Presidente

SEMERARO Luca - Consigliere

GAI Emanuela - Consigliere

NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

MENGONI Enrico - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ia.Iu., nato a (...) il (...)
avverso l'ordinanza del 13/9/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)), che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/9/2023, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile - per violazione dell'art. 581, comma I-ter, cod. proc. pen. - il gravame proposto da Ia.Iu. avverso la sentenza emessa dal G…

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