Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20414 del 21 maggio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:20414PEN

Massima

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Il comportamento violento e minaccioso nei confronti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, anche se motivato da mero disprezzo, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendo sufficiente a ostacolare o impedire l'attività istituzionale, a prescindere dalla connessione teleologica con il reato di lesioni personali, che può configurarsi autonomamente anche in assenza di querela. Il ricorso a vie di fatto contro i pubblici ufficiali, anche se non diretto a impedire specifici atti d'ufficio, costituisce una forma di resistenza punibile ai sensi dell'art. 337 c.p., in quanto idoneo a turbare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e a compromettere l'autorità e il prestigio della pubblica amministrazione. La condotta violenta e minacciosa nei confronti dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, anche se motivata da mero disprezzo, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto idonea a ostacolare o impedire l'attività istituzionale, a prescindere dalla connessione teleologica con il reato di lesioni personali, che può configurarsi autonomamente anche in assenza di querela. Il ricorso a vie di fatto contro i pubblici ufficiali, anche se non diretto a impedire specifici atti d'ufficio, costituisce una forma di resistenza punibile ai sensi dell'art. 337 c.p., in quanto idoneo a turbare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e a compromettere l'autorità e il prestigio della pubblica amministrazione. La condotta violenta e minacciosa nei confronti dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, anche se motivata da mero disprezzo, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto idonea a ostacolare o impedire l'attività istituzionale, a prescindere dalla connessione teleologica con il reato di lesioni personali, che può configurarsi autonomamente anche in assenza di querela. Il ricorso a vie di fatto contro i pubblici ufficiali, anche se non diretto a impedire specifici atti d'ufficio, costituisce una forma di resistenza punibile ai sensi dell'art. 337 c.p., in quanto idoneo a turbare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e a compromettere l'autorità e il prestigio della pubblica amministrazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pe. Gi. ;

contro sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 27.2.2006;

letti gli atti;

udita la relazione del Consigliere Dott. ((omissis));

udite le conclusioni del P.G. Dott. ((omissis)), che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso.

OSSERVA

Ricorre Pe. Gi. , per il tramite del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 27…

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