Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4408 del 23 aprile 1991

ECLI:IT:CASS:1991:4408CIV

Massima

Massima ufficiale
il provvedimento del tribunale, che respinge il reclamo proposto avverso il decreto col quale il giudice delegato nel procedimento di concordato preventivo autorizzi il debitore al compimento di atti di disposizione di beni di sua proprietà, non é suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 cost., trattandosi, in entrambi i casi di provvedimenti, con funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del debitore medesimo, che non decidono su diritti soggettivi e non pregiudicano il diritto dell'interessato di far valere le proprie ragioni in sede contenziosa, impugnando direttamente l'atto negoziale.

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