Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5896 del 12 giugno 1998

ECLI:IT:CASS:1998:5896CIV

Massima

Massima ufficiale
A norma dell`art. 59, comma quinto del d.P.R. n. 916 del 1959, come modificato dall`art. 12 della legge n. 1 del 1981, l`azione disciplinare a carico di magistrati non puo` essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell`addebito disciplinare. La declaratoria di improcedibilita` per essere iniziato il procedimento oltre il termine indicato non necessita del consenso dell`imputato, atteso che si versa in tema di preclusione a che si pervenga ad una decisione di merito e non di estinzione della procedura come previsto dal comma 8 del medesimo art. 5, nel testo modificato dall`art. 12 della legge n. 1 del 1981, che prevede appunto il consenso dell`incolpato.  Essendo improcedibile l`azione non trova, poi, neppure applicazione l`art. 152 del previgente codice di procedura penale.   da vedere:Sen 26/02/1987 2058 Civ Sen 10/06/1988 3935 sez U Civ

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