Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8268 del 8 luglio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:8268PEN

Massima

Massima ufficiale
La nozione di "modica" quantita` di sostanze stupefacenti, nel caso di uso personale non terapeutico, quale emerge dagli artt. 72 e 80, secondo comma, legge 22 dicembre 1975, n. 685, si risolve in una valutazione esclusivamente oggettiva, non potendosi tener conto, ai fini ipotizzati delle esigenze del tossico-dipendente - nel caso, invece, di detenzione per uso personale terapeutico, di cui allo art. 80 primo comma, il concetto di "modica" quantita` consiste in un diverso e piu` lato criterio riferibile all`uso personale ed alla personalita`, appunto, fisio-psichica del soggetto e consente di tener conto delle necessita` della cura, che variano da soggetto a soggetto, e di introdurre parametri a carattere soggettivo, sempre pero`, nel rispetto di una detenzione di sostanze che non ecceda "in modo apprezzabile" le necessita` della cura stessa.     conforme: Sen 13/05/1987 4416 Civ

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