Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4955 del 8 febbraio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:4955PEN

Massima

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Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa. Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, il giudizio di pericolosità sociale del proposto presuppone un'oggettiva valutazione di fatti sintomatici della sua condotta abituale e del suo tenore di vita, da accertare in modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente l'intera personalità del soggetto come risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita. La pericolosità sociale del proposto deve essere attuale e, quindi, sussistente al momento della relativa decisione, con riferimento al momento del giudizio di primo grado, essendo irrilevante che gli elementi sintomatici della pericolosità siano lontani nel tempo al momento dei successivi gradi di giudizio, atteso che il sopraggiungere di nuove circostanze favorevoli al proposto può consentire unicamente la revoca o la modifica della misura di prevenzione. Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente (o apparente), nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. RAGO Geppi - rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 07/05/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAGO G.;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinan…

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