Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10364 del 24 ottobre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:10364PEN

Massima

Massima ufficiale
Anche dopo la sentenza n. 29 del 10-17 febbraio 1972 della corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23 cod. proc. pen. nella parte in cui impedisce l'esame del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, resta in vigore il principio contenuto nello stesso articolo, secondo cui il giudice penale non può decidere sull'azione civile quando dichiara non doversi procedere a carico dell'imputato o pronuncia assoluzione per qualsiasi causa.

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