Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3729 del 10 marzo 1989
ECLI:IT:CASS:1989:3729PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di interessi civili, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 151 codice penale, con riferimento agli articoli 3, 31, secondo comma, e 32, secondo comma, della costituzione, per la parte in cui, disciplinando la estinzione del reato per effetto di amnistia, non condiziona l'applicazione del beneficio alla prova dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, come invece è stabilito per il caso di riabilitazione del condannato, né contempla modi e criteri di tutela patrimoniale quando la parte lesa sia persona minore degli anni diciotto, anche nell'inerzia dei genitori. Ciò in quanto, ed in relazione all'art. 3 cost., che sancisce il principio di uguaglianza tra i cittadini, non sussiste omogeneità tra la situazione di colui che beneficia di un provvedimento d'amnistia, nella presunzione di non colpevolezza (stabilita dallo art. 27, secondo comma, della costituzione), senza che possa incontrare condanna ai danni, in forza della disposizione di cui all'art. 23 del codice di procedura penale, rimasto estraneo alla declaratoria d'illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza 17 febbraio 1972 n. 29 della corte delle leggi, e colui che gode della riabilitazione, la quale, estinguendo la pena (e non il reato), presuppone una sentenza di condanna definitiva (accertativa anche di danni scaturenti dal reato) e, pertanto, razionalmente, secondo il disposto ex art. 179, quarto comma, codice penale, non può essere accordata a chi non abbia soddisfatto le obbligazioni civili derivanti dal reato. In relazione agli articoli 31, secondo comma, cost. (che tutela la maternità, l'infanzia e la gioventù) e 32, secondo comma, cost. (che impone il rispetto della persona umana anche nel caso di trattamento sanitario obbligatorio per legge), in quanto, a parte la irrilevanza nel caso di specie (essendo stato il minore adeguatamente rappresentato e difeso dai genitori), la situazione di colui che è in condizioni di poter fruire dell'amnistia non può mutare in relazione alla qualità personale della parte lesa, la quale non perde il diritto al risarcimento del danno, potendo liberamente ed incondizionatamente agire in sede civile, senza alcuna compromissione riferibile al beneficio concesso al (supposto) autore del danno, secondo quanto stabilisce l'art. 25 del codice di procedura penale.
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