Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9210 del 4 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:9210PEN

Massima

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La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/90, è prevalente sulla norma generale di cui all'art. 274 c.p.p. e comporta che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari debba ritenersi, salvo prova contraria, insita nel giudizio di astratta e costante pericolosità formulato ex ante dal legislatore. Pertanto, il decorso del tempo dalla commissione dei fatti, in assenza di elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, non è di per sé sufficiente a vincere tale presunzione, dovendo il giudice valutare complessivamente gli elementi oggettivi, attinenti alle modalità di commissione dei fatti, e quelli soggettivi, attinenti alla personalità dell'indagato, desumibili dalla condotta di vita anteatta e dalle stesse modalità di commissione del fatto, anche alla luce dell'ambiente in cui il soggetto opera e della situazione socio-ambientale. In particolare, nel caso di reati in materia di stupefacenti, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata solo quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo sufficienti elementi di valenza neutra, come l'incensuratezza o il cambio di residenza, in assenza di altri fattori che ne attestino l'effettiva idoneità a neutralizzare la pericolosità dell'indagato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. GALTERIO Donatella - Presidente

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Relatore

Dott. REYNAUD ((omissis)) - Consigliere

Dott. MAGRO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo.Ni. nato a M il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 31/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive modd. ed integrazioni;
lette le conclusioni scritte dell'avv. NI. CO., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 luglio 2023, il Tribunale del riesa…

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