Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19229 del 12 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:19229CIV

Massima

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La mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa, in quanto il diritto al contraddittorio va preservato per tutto l'arco del processo, salve eventuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione. La concessione dei termini per gli scritti conclusionali e l'appendice della discussione orale, se richiesta da una parte del processo, costituiscono espressione evidente dell'esercizio del diritto di difesa connaturato al contraddittorio processuale, non richiedendosi, dunque, in tal caso, l'allegazione di un concreto pregiudizio alle prerogative difensive per far ritenere rilevante il conseguente vizio processuale. Il principio del giusto processo, anche in base all'art. 6 della Cedu, non si esplicita nella sola sua durata ragionevole, non potendosi in nome del medesimo eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. FELICE MANNA - Presidente -
COMUNIONE
Dott. PATRIZIA PAPA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -
Ud. 02/07/2024 -
CC
Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
R.G.N. 4036/2018
Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere -
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 4036-2018 proposto da:
((omissis)), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GREGORIANA 54, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO
CONFORTINI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce
al ricorso;
- ricorrente -
contro
((omissis)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
AMELIA 15, presso lo studio dell'avvocato CARLA LICIGNANO,
rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GALLUCCIO
MEZIO giusta procura in calce al controricorso;
- c…

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