Cassazione penale Sez. V sentenza n. 42859 del 10 novembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:42859PEN

Massima

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La falsa attestazione all'autorità giudiziaria circa i propri precedenti penali, resa da un imputato o persona sottoposta ad indagini, integra il reato di falsa attestazione di qualità personali di cui all'art. 495, comma 2, n. 2, c.p., anche quando l'interrogato abbia la facoltà di rifiutarsi di rispondere a tale domanda. Ciò in quanto, pur avendo tale facoltà, qualora decida di rispondere, è tenuto a dire la verità, essendo la dichiarazione resa all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale. La condotta è infatti preordinata a garantire all'autorità giudiziaria le proprie qualità personali, sicché la falsa attestazione in tal senso integra gli estremi del reato di cui all'art. 495 c.p. e non le meno gravi fattispecie di cui agli artt. 496 o 483 c.p. Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, che può essere desunta anche dalla radicata presenza dell'imputato in Italia e dalla sua piena consapevolezza di essere stato precedentemente processato e giudicato penalmente, tali da escludere un difetto di comprensione del significato e della valenza tecnica della domanda. Tuttavia, in sede di determinazione della pena, il giudice deve adeguatamente motivare la scelta della pena base, anche quando questa risulti superiore al minimo edittale, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti ai fini della commisurazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. SESSA Renata - rel. Consigliere

Dott. BIFULCO Daniela - Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RENATA SESSA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASSAFIUME SABRINA, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CAMERALIZZATA.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3.6.2021 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo…

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