Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2751 del 14 marzo 1996

ECLI:IT:CASS:1996:2751PEN

Massima

Massima ufficiale
L`attenuante di cui all`art. 73 comma settimo dpr n. 309/90 non puo` essere esclusa dal fatto che l`imputato sia stato inserito in un traffico di modeste dimensioni e che, quindi, il risultato conseguito dalla collaborazione sia parimenti modesto, se rapportato alla generale attivita` di contrasto alla diffusione degli stupefacenti. La contraria tesi condurrebbe, con offesa del principio di uguaglianza, a riconoscere l`attenuante soltanto a chi si e` macchiato del crimine piu` grave, mentre, anche in nome del principio di personalizzazione della responsabilita` penale, va valorizzata la collaborazione fattiva di colui che, per la sua posizione di marginalita`, e` in grado di offrire un limitato contributo collaborativo.    da vedere: Sen 24/08/1993 7957 sez 6 Pen Sen 23/12/1993 11775 sez 6 Pen

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