Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1720 del 8 luglio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1720PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure cautelari personali, pur tenendo conto della minore forza dimostrativa dei dati occorrenti per esprimere un giudizio di colpevolezza probabile, anziche` di colpevolezza certa, le dichiarazioni accusatorie del coindagato o dell`indagato in procedimento collegato, proprio per le insidie in esse insite, debbono essere sottoposte a rigoroso vaglio critico, secondo lo schema tracciato dal legislatore con l`art. 192 comma terzo cod. proc. pen., che su questo specifico tema detta un principio di portata generale.  Ne consegue che non puo` ritenersi corretto, neppure ai fini dell`emissione di provvedimenti cautelari, il ragionamento del giudice il quale, affermata la credibilita` del collaborante, faccia dalla stessa discendere il sicuro valore probatorio di tutte le sue affermazioni, considerando l`indagato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza a prescindere dalla esistenza di validi riscontri alle accuse.     da vedere: Sen 21/06/1994 2540 sez 1 Pen

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