Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 116 del 2022

ECLI:IT:CGARS:2022:116SENT

Massima

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Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto dell'Unione europea, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e pertanto non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole), deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari, in quanto l'effetto di proroga è direttamente disposto dalla legge in contrasto con il diritto dell'Unione europea, sicché gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate devono ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Tuttavia, al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Unione europea.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00116/2022REG.PROV.COLL.

N. 00311/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2021, proposto da
Comet s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità' di Sistema Portuale dello stretto - Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via ((omissis)), n. 6;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

A…

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