Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19672 del 28 aprile 2004

ECLI:IT:CASS:2004:19672PEN

Massima

Massima ufficiale
La richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) è inammissibile nei giudizi di appello, in quanto la norma, che consente detta richiesta nei procedimenti in corso di dibattimento per i quali sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 446 cod. proc. pen., è dettata con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado.

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