Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1417 del 2002

ECLI:IT:TARLAZ:2002:1417SENT

Massima

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L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, prevista dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, costituisce un vizio procedimentale che determina l'annullamento del provvedimento finale, anche in assenza della dimostrazione che la partecipazione del privato avrebbe condotto ad un esito diverso, in quanto tale comunicazione incide sulla sufficienza della motivazione e sull'adeguatezza dell'istruttoria, imponendo all'amministrazione l'obbligo di valutare i contributi presentati dagli interessati. Ciò vale in particolare per i procedimenti caratterizzati da un'elevata discrezionalità, in cui risulterebbe estremamente difficile per il giudice amministrativo valutare se l'apporto partecipativo del privato avrebbe determinato una diversa ponderazione comparativa degli interessi. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, pertanto, è sufficiente di per sé a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, senza che sia necessario accertare l'effettiva incidenza della partecipazione del privato sull'esito finale. Diversamente, si rischierebbe di privare di tutela giurisdizionale gli interessi procedimentali del cittadino, con pregiudizio anche per l'interesse pubblico al corretto esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
composto dai Signori:
Dott. Bartolomeo Perricone - Presidente
Dott. Giorgio Calderoni - Consigliere Rel.est.
Dott. Alberto Pasi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 985/2001, proposto da Franchini Roberto, in proprio e quale legale rappresentante della Società "Auto Idea S.a.s.", rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fiorino Ruggio e Daniela Anna Ponzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enza Vergine in Bologna, via S. Felice, 6;
contro
- il Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
- il Questore di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Modena 6 giugno 2001, di revoca di licenza di P.S., nonché della nota della Squadra Mobile 5.6.2001…

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