Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 5001 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:5001SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in caso di mancata ottemperanza da parte dell'amministrazione al giudicato che la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, può ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento delle somme dovute, a spese dell'amministrazione inadempiente. Tale potere del giudice amministrativo trova fondamento nell'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e la piena attuazione del giudicato, in conformità ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela giurisdizionale sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di tali poteri, deve tenere conto della definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l'esecuzione, della mancata ottemperanza da parte dell'amministrazione e dell'assolvimento, da parte del ricorrente, degli oneri di comunicazione previsti dalla legge. La nomina del commissario ad acta, in particolare, costituisce uno strumento di attuazione coattiva del giudicato, finalizzato a garantire l'adempimento degli obblighi pecuniari posti a carico dell'amministrazione, in assenza di una sua spontanea esecuzione. Tale rimedio, pertanto, risulta pienamente conforme ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto consente di superare l'inerzia o il rifiuto dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assicurando così il rispetto del diritto del cittadino alla piena attuazione della pronuncia giurisdizionale.

Sentenza completa

N. 09912/2015
REG.RIC.

N. 05001/2016 REG.PROV.COLL.

N. 09912/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9912 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio legale – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma emesso in data 13 gennaio 2014 in esito al procedimento R.G. n. 58362/2010, munito di formula esecutiva in data 20 ottobre 2014 e così notificato il successivo 14 gen…

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