Consiglio di Stato sentenza n. 1616 del 2010

ECLI:IT:CDS:2010:1616SENT

Massima

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Il decreto di occupazione d'urgenza di un'area, emesso a fini espropriativi da un Comune, costituisce un provvedimento meramente attuativo di scelte già compiute negli atti presupposti e, pertanto, è di competenza del dirigente dell'amministrazione procedente, in applicazione del principio di ripartizione delle competenze all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, sancito dall'art. 51 della L. n. 142/1990 e rafforzato dalla modifica apportata dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 80/1998, che attribuisce in via esclusiva ai dirigenti la competenza ad adottare tutti gli atti di gestione, inclusi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 non è necessaria per il decreto di occupazione d'urgenza, in quanto le garanzie partecipative devono essere realizzate con riferimento al provvedimento che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, rispetto al quale il decreto di occupazione costituisce mera attuazione. Pertanto, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento relativa al decreto di occupazione non determina l'illegittimità di quest'ultimo, essendo sufficiente che la partecipazione degli interessati sia stata garantita nell'ambito del pregresso procedimento autorizzatorio. La redazione dello stato di consistenza, contestualmente all'immissione in possesso nei beni espropriati, è necessaria non solo per le opere pubbliche in senso stretto, ma anche per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 3 della L. n. 1/1978, come chiarito dalla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tuttavia, l'art. 13 della L. n. 2359/1865, in materia di apposizione di termini per l'inizio e completamento dei lavori, nonché per l'espletamento della procedura espropriativa, non è applicabile alle espropriazioni concernenti l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, essendo detti termini sostituiti ed assorbiti dalle disposizioni che delimitano nel tempo l'efficacia dei piani stessi, fissati direttamente dalla legge. Il decreto di occupazione d'urgenza non richiede, ai fini della sua legittimità, la contestuale determinazione dell'indennità di espropriazione, che può essere contenuta in un atto distinto e successivo, in considerazione delle ragioni di urgenza e della durata temporanea dell'atto in questione. Le garanzie partecipative di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 sono state adeguatamente soddisfatte con la pubblicazione e il deposito del piano di zona presso la segreteria comunale, nonché con l'indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento, che ha reso possibile ai soggetti interessati la partecipazione al procedimento. Il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, in quanto strumento urbanistico di secondo livello o attuativo del piano regolatore generale, non richiede la predisposizione di un ulteriore piano esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, essendo sufficiente l'approvazione del progetto definitivo di tali opere, come avvenuto nella fattispecie. Infine, la sottoscrizione del verbale di Commissione edilizia da parte del progettista, in qualità di segretario, non determina l'illegittimità dell'atto, in quanto l'art. 8 del Regolamento edilizio prevede solo l'obbligo di astensione dalla discussione e dalla votazione relativa all'approvazione del progetto stesso, e non anche dalla semplice verbalizzazione delle dichiarazioni rese nel corso della seduta.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 816 del 2003, proposto da:
Pa.Ro., rappresentato e difeso dagli avv. An.Sa., Ri.So., con domicilio eletto presso Gi.Ma.Gr. in Roma; Pe.Gi.;
contro
Comune di Frattaminore, rappresentato e difeso dall'avv. Fe.La., con domicilio eletto presso Gi.Ma.Gr. in Roma; ((omissis)). S.C. A R.L.;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 05854/2002, resa tra le parti, concernente OCCUPAZIONE SUOLI PER REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO RESIDENZIALE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. ((omissis)) e uditi per le parti gli avvocati An.Sa. e Fe.La.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto …

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