Cassazione penale Sez. III sentenza n. 222 del 12 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:222PEN

Massima

Massima ufficiale
L'estinzione del reato urbanistico per oblazione (ex artt. 38 e 39 legge 28 febbraio 1985, n. 47 "norme in materia di controllo dell'attivita` urbanistico-edilizia" sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) va dichiarata soltanto a seguito del pagamento della somma fissata dal sindaco o, in caso di controversia, dal giudice amministrativo. Al fine della suddetta estinzione, il silenzio tenuto dalla P.A. sulla domanda di concessione in sanatoria non ha di per se` rilevanza: il giudice deve pertanto disporre o della prova che la concessione stessa sia stata emessa o della dimostrazione che non sussistano cause ostative, legislativamente (art. 33 e 40 legge n. 47 del 1985) previste - al suo rilascio. da vedere: Sen 29/07/1988 8490 sez 3 Pen Sen 23/11/1988 6295 sez L Civ Sen 17/05/1988 5823 sez 3 Pen Sen 04/05/1988 5417 sez 3 Pen Sen 26/04/1988 5033 sez 3 Pen Sen 16/04/1988 4750 sez 3 Pen Sen 08/04/1988 4264 sez 3 Pen Sen 03/02/1988 1072 sez U Civ Sen 13/01/1988 173 sez 3 Pen Sen 23/12/1987 13105 sez 3 Pen Sen 29/09/1987 10051 sez 3 Pen

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