Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5673 del 14 aprile 1989

ECLI:IT:CASS:1989:5673PEN

Massima

Massima ufficiale
Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi (come indiscutibilmente e` anche un laboratorio di fotocomposizione), nel caso di recapito in pubbliche fognature, devono essere "comunque" conformi ai limiti della tabella c, anche se sia prevista la costruzione di un impianto centralizzato di depurazione o questo impianto sia gia` stato realizzato. e se norme e prescrizioni piu` restrittive sono emanate dalle regioni e dagli enti locali, gli insediamenti produttivi devono "inoltre" rispettarle, come espressamente stabilisce l`art. 12 legge 10 maggio 1976, n. 319. Di conseguenza, nell`impostazione della legge, gli impianti centralizzati di depurazione, costruiti da comuni o consorzi e le relative difficolta` di gestione, non possono essere richiamati dagli obbligati per escludere la responsabilita` penale che grava comunque sul titolare del singolo scarico, i cui reflui devono essere compatibili con gli standards legali ordinari e possono soltanto essere resi piu` rigorosi per l`intervento degli enti locali.

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