Cassazione penale Sez. III sentenza n. 51432 del 11 dicembre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:51432PEN

Massima

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Il giudice della cautela, nell'adottare una misura cautelare personale, deve fondare la propria valutazione su un incisivo giudizio prognostico di "elevata probabilità di colpevolezza", basato su gravi indizi di colpevolezza, intesi come tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, pur non valendo a dimostrare la responsabilità dell'indagato oltre ogni ragionevole dubbio, consentono tuttavia di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale valutazione deve essere adeguatamente motivata, esponendo gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, gli elementi di fatto da cui sono desunti e giustificando l'esito positivo della valutazione compiuta sugli stessi elementi a carico, nonché esponendo le ragioni per le quali si ritengono non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa. Il controllo di legittimità della Corte di Cassazione è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze delle indagini. Inoltre, il giudice della cautela deve motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata, tenendo conto anche della personalità dell'indagato, desumibile anche da precedenti penali o pendenze giudiziarie a suo carico. Infine, l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento è escluso nei procedimenti "de libertate", salva la possibilità di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del Tribunale della liberta' di ROMA in data 23/07/2014;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fimiani P., che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza per valutare l'applicabilita' dell'articolo 275 c.…

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