Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10087 del 2008

ECLI:IT:TARLAZ:2008:10087SENT

Massima

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Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, in quanto essa stessa ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame. Il principio di diritto che emerge è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso, in quanto il processo amministrativo è improntato al principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Pertanto, una volta che la parte abbia manifestato la cessazione del proprio interesse alla decisione della controversia, il giudice non può che prendere atto di tale circostanza e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza poter entrare nel merito della questione. Ciò in quanto il processo amministrativo, essendo volto alla tutela di situazioni giuridiche soggettive, non può proseguire in assenza dell'interesse della parte che lo ha promosso. Il venir meno dell'interesse della parte ricorrente determina quindi l'improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che caratterizza il processo amministrativo quale strumento di tutela di situazioni giuridiche soggettive.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sede di Roma, Sez. I^ composto dai signori magistrati: ((omissis)) rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5608/2004 proposto S. S. La. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Al. Ni., Ad. Ca., Lu. Sc. e Fe. Gu. ed elettivamente domiciliata in Ro., presso lo studio del primo, al v.le Re. Ma. n. (...); CONTRO - Consob, Commissione nazionale per la Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fa. Bi., Sa. Pr. e M. Gi. ((omissis)). Po. della consulenza interna, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Ro., via G. B. Ma. n. (...); - Borsa Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., n.c.; per l'annullamento del provvedimento 16 marzo 2004, n. 3351, con il quale la Borsa Italiana ha sospeso dalle negoziazioni le azioni ordinarie emesse dalla S.…

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